Gratuito Patrocinio

L’art. 24 della Costituzione Italiana  assicura ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

L’Avvocato non lavora gratis ma i suoi compensi vengono pagati dallo Stato Italiano allorché il cliente percepisca un reddito annuo non superiore ad 12.838,01 (aggiornamento 2023).

L’importo anzidetto e le modalità di calcolo sono indicate nell’articolo 76, comma 1 del Testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia (DPR n. 115/2002).

Se ritieni di avere diritto all’assistenza legale a spese dello Stato puoi contattarmi per esporre il Tuo problema.